Articolo 1279 del Codice civile
Art. 1279.
(Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale).
La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato e' indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
(Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale).
La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato e' indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
Sentenze • 2
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-02-24, n. 201400851Provvedimento:Leggi di più...- art. 23 bis legge 1034/1971·
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