Articolo 1279 del Codice civile

Art. 1279.

(Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale).

La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato e' indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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