Articolo 1462 del Codice civile

Art. 1462.

(Clausola limitativa della proponibilita' di eccezioni).

La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non puo' opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullita', di annullabilita' e di rescissione del contratto.

Nei casi in cui la clausola e' efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, puo' tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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