Articolo 1879 del Codice civile

Art. 1879.

(Divieto di riscatto e onerosita' sopravvenuta).

Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non puo' liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualita' pagate.

Egli e' tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale e' stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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