Articolo 2199 del Codice civile
Art. 2199.
(Indicazione dell'iscrizione).
L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale e' iscritto.
(Indicazione dell'iscrizione).
L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale e' iscritto.