Articolo 2395 del Codice civile

Art. 2395.

(( (Azione individuale del socio e del terzo).))((Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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