Articolo 2395 del Codice civile

Art. 2395.

(Azione individuale del socio e del terzo).

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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