Articolo 1082 del Codice civile

Art. 1082.

(Forma della bocca e dell'edificio derivatore).

Quando, per la derivazione di una data e costante quantita' di acqua corrente, e' stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.

Se la forma non e' stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non e' neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque.

In mancanza di titolo o di possesso, la forma e' determinata dall'autorita' giudiziaria.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze2


  • 1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2013-01-25, n. 201300611
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 21 ter L. 241/90·
    • art. 58 L. 133/2008·
    • art. 7 L. 241/90·
    • art. 823 c.c.·
    • art. 826 c.c.·
    • art. 828 c.c.·
    • art. 97 Cost.·
    • autotutela amministrativa·
    • beni patrimoniali disponibili·
    • beni patrimoniali indisponibili·
    • comodato d'uso·
    • difetto di giurisdizione·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • ordinanza di sgombero·
    • principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni·
    • procedimento amministrativo·
    • proprietà immobiliare·
    • traslatio iudicii

  • 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2010, n. 8257
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