Articolo 2170 del Codice civile

Art. 2170.

(Nozione).

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantita' di bestiame e per l'esercizio delle attivita' connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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