Articolo 850 del Codice civile

Art. 850.

(Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria).

Quando piu' terreni contigui e inferiori alla minima unita' colturale appartengono a diversi proprietari, puo', su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorita' amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.

Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze2


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-30, n. 202305297
    Provvedimento:
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    • art. 14 del RUE·
    • art. 850 c.c.·
    • art. 873 c.c.·
    • art. 9 d.m. 1444 del 1968·
    • carenza di motivazione·
    • compensazione delle spese·
    • consolidamento del terreno·
    • distanze legali·
    • eccesso di potere·
    • giustificazione delle opere·
    • mancanza di istruttoria·
    • muri di contenimento·
    • permesso di costruire·
    • prova per documentali·
    • regolamento edilizio·
    • rimodellamento della scarpata·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2017-05-18, n. 201700381
    Provvedimento:
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    • art. 873 c.c.·
    • distanze legali·
    • DM 1444/1968·
    • eccesso di potere·
    • manufatti diversi·
    • muri di contenimento·
    • permesso di costruire·
    • regolamenti urbanistici·
    • risarcimento del danno·
    • violazione di legge
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