Articolo 850 del Codice civile
Art. 850.
(Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria).
Quando piu' terreni contigui e inferiori alla minima unita' colturale appartengono a diversi proprietari, puo', su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorita' amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.
(Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria).
Quando piu' terreni contigui e inferiori alla minima unita' colturale appartengono a diversi proprietari, puo', su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorita' amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.
Sentenze • 2
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-30, n. 202305297Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 del RUE·
- art. 850 c.c.·
- art. 873 c.c.·
- art. 9 d.m. 1444 del 1968·
- carenza di motivazione·
- compensazione delle spese·
- consolidamento del terreno·
- distanze legali·
- eccesso di potere·
- giustificazione delle opere·
- mancanza di istruttoria·
- muri di contenimento·
- permesso di costruire·
- prova per documentali·
- regolamento edilizio·
- rimodellamento della scarpata·
- violazione di legge
2. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2017-05-18, n. 201700381Provvedimento:Leggi di più...- art. 873 c.c.·
- distanze legali·
- DM 1444/1968·
- eccesso di potere·
- manufatti diversi·
- muri di contenimento·
- permesso di costruire·
- regolamenti urbanistici·
- risarcimento del danno·
- violazione di legge