Articolo 2012 del Codice civile

Art. 2012.

(Obblighi del girante).

Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non e' obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi