Articolo 2012 del Codice civile
Art. 2012.
(Obblighi del girante).
Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non e' obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente.
(Obblighi del girante).
Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non e' obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente.
Sentenze • 2
2. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-03-24, n. 201603687Provvedimento:Leggi di più...- aggiornamento tariffario·
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