Articolo 731 del Codice civile
Art. 731.
(Suddivisioni tra stirpi).
Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.
(Suddivisioni tra stirpi).
Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.