Articolo 167 del Codice civile
Art. 167.
((Costituzione del fondo patrimoniale.))((Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione puo' essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo))
((Costituzione del fondo patrimoniale.))((Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione puo' essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo))
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-03-01, n. 202402036Provvedimento:Leggi di più...- accertamento diritto transazione·
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- violazione art. 21 septies l. 241/90·
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- violazione principi di buon andamento e giusto procedimento amministrativo·
- violazione principi di legalità
4. TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2024-02-07, n. 202400135Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 167 c.c.·
- art. 169 c.c.·
- art. 170 c.c.·
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- fondo patrimoniale·
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- travisamento dei fatti