Articolo 802 del Codice civile

Art. 802.

(Termini e legittimazione ad agire).

La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante e' venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

Se il donatario si e' reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione e' di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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