Articolo 2695 del Codice civile
Art. 2695.
(Forme e modalita' della trascrizione).
Le forme e le modalita' delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.
In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.
(Forme e modalita' della trascrizione).
Le forme e le modalita' delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.
In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.
3. TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-10-07, n. 202102993Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 c.p.a.·
- art. 25 Legge 472/1999·
- art. 2674 bis c.c.·
- art. 2674 c.c.·
- art. 2683 c.c.·
- art. 303 Codice della Navigazione·
- art. 7 c.p.a.·
- cancellazione dalla pubblicità dei beni mobili registrati·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- provvedimento amministrativo·
- regime "conto uso proprio"
4. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-01-27, n. 202100225Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- acquisizione a titolo gratuito·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 2695 codice civile·
- art. 31 D.P.R. 380/2001·
- compensazione delle spese·
- comunità di beni·
- inammissibilità del ricorso·
- inottemperanza all'ordine di demolizione·
- nota di trascrizione·
- ordinanza di demolizione·
- sanzione pecuniaria·
- sospensione provvedimento impugnato·
- successioni