Articolo 2695 del Codice civile

Art. 2695.

(Forme e modalita' della trascrizione).

Le forme e le modalita' delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.

In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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