Articolo 1356 del Codice civile

Art. 1356.

(Pendenza della condizione).

In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto puo' compiere atti conservativi.

L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva puo', in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente puo' compiere atti conservativi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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