Articolo 8 del Codice civile

Art. 8.

(Tutela del nome per ragioni familiari).

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione puo' essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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