Articolo 1983 del Codice civile

Art. 1983.

(Controllo del debitore).

Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura piu' di un anno.

Se e' stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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