Articolo 699 del Codice civile

Art. 699.

(Premi di nuzialita', opere di assistenza e simili).

E' valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialita' o di natalita', sussidi per l'avviamento a una professione o a un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilita', a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie.
Tali annualita' possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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