Articolo 1067 del Codice civile
Art. 1067.
(Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitu').
Il proprietario del fondo dominante non puo' fare innovazioni che rendano piu' gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non puo' compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitu' o a renderlo piu' incomodo.
(Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitu').
Il proprietario del fondo dominante non puo' fare innovazioni che rendano piu' gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non puo' compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitu' o a renderlo piu' incomodo.
2. TAR Firenze, sez. III, sentenza 2024-03-19, n. 202400319Provvedimento:Leggi di più...- aggravamento della servitù·
- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 1067 c.c.·
- art. 905 c.c.·
- diniego di sanatoria·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- permesso di costruire in sanatoria·
- servitù di veduta·
- solidale responsabilità delle parti·
- spese di lite
4. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-05-03, n. 202300594Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- compensazione delle spese·
- convenzione urbanistica·
- diritto di prevenzione nelle costruzioni·
- distanze minime tra edifici·
- domanda risarcitoria·
- illegittimità derivata·
- legittimità degli atti amministrativi·
- onere della prova·
- permesso di costruire·
- PIRUEA·
- procedimento amministrativo·
- risarcimento danni·
- SCIA·
- servitù di passaggio·
- servitù prediali·
- tardività del ricorso·
- varianti urbanistiche·
- violazione art. 11 d.p.r. n. 327 del 2001·
- violazione art. 11 d.p.r. n. 380 del 2001·
- violazione art. 9 d.m. n. 1444/68