Articolo 94 del Codice civile
Art. 94.
(Luogo della pubblicazione).
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))
(Luogo della pubblicazione).
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))