Articolo 94 del Codice civile

Art. 94.

(Luogo della pubblicazione).

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))
Entrata in vigore il 21 febbraio 2001
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