Articolo 525 del Codice civile
Art. 525.
(Revoca della rinunzia).
Fino a che il diritto di accettare l'eredita' non e' prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non e' gia' stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredita'.
(Revoca della rinunzia).
Fino a che il diritto di accettare l'eredita' non e' prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non e' gia' stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredita'.
2. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400073Provvedimento:Leggi di più...- art. 5 l. n. 241/1990·
- art. 7 l. n. 212/2000·
- compensazione delle spese di lite·
- competenza territoriale·
- comunicazione del responsabile del procedimento·
- diritto di difesa·
- eredità e debiti·
- giurisdizione amministrativa·
- interesse ad agire·
- legittimazione attiva·
- obbligo di provvedere·
- oscuramento delle generalità·
- procedimento di riscossione·
- rinuncia all'eredità·
- silenzio-inadempimento·
- tutela delle facoltà partecipative
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-08, n. 202402283Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- appello·
- compensazione delle spese di lite·
- contrasto tra normativa interna e comunitaria·
- disapplicazione atti amministrativi·
- eccesso di potere·
- eredità·
- intimazione di pagamento·
- legittimazione passiva·
- onere della prova·
- prescrizione del diritto·
- principio di leale collaborazione·
- riforma della sentenza·
- tutela dei diritti amministrativi