Articolo 1291 del Codice civile
Art. 1291.
(Obbligazione con alternativa multipla).
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono piu' di due.
(Obbligazione con alternativa multipla).
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono piu' di due.
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