Articolo 2249 del Codice civile

Art. 2249.

(Tipi di societa').

Le societa' che hanno per oggetto l'esercizio di una attivita' commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Le societa' che hanno per oggetto l'esercizio di una attivita' diversa sono regolate dalle disposizioni sulla societa' semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la societa' secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Sono salve le disposizioni riguardanti le societa' cooperative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie d'imprese prescrivono la costituzione della societa' secondo un determinato tipo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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