Articolo 2638 del Codice civile
Art. 2638.
(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza).
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
((3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita' e alle funzioni di vigilanza.))
(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza).
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
((3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita' e alle funzioni di vigilanza.))
1. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-11-14, n. 202317023Provvedimento:Leggi di più...- art. 12 d.lgs. n. 220/2002·
- art. 2545-septiesdecies c.c.·
- art. 2638 c.c.·
- carenza di istruttoria·
- cooperativa edilizia·
- difetto di motivazione·
- diritti dei soci·
- eccesso di potere·
- gestione contabile e patrimonializzazione dei costi·
- interesse generale all'accrescimento del patrimonio abitativo·
- ispezione straordinaria·
- mancato perseguimento dello scopo mutualistico·
- partecipazione alle spese della cooperativa·
- proporzionalità e adeguatezza della misura sanzionatoria·
- responsabilità di amministratori e organi di controllo·
- scioglimento per atto di autorità·
- trasformazione di cooperative in società lucrative·
- travisamento dei fatti·
- tutela del patrimonio abitativo·
- vigilanza sugli enti cooperativi
2. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-11-14, n. 202317026Provvedimento:Leggi di più...- agevolazioni fiscali·
- art. 12 d.lgs. 220/2002·
- art. 2513 c.c.·
- art. 2545-decies e 2545-undecies c.c.·
- art. 2545-septiesdecies c.c.·
- atto di autorità·
- carenza di istruttoria·
- contraddittorietà tra atti·
- convocazione delle assemblee·
- difetto di motivazione·
- finalità mutualistica delle cooperative·
- ispezioni straordinarie·
- partecipazione dei soci·
- proporzionalità e adeguatezza della misura sanzionatoria·
- responsabilità degli amministratori·
- scioglimento di società cooperativa·
- scioglimento per mancato scopo mutualistico·
- trasformazione in società lucrativa·
- travisamento dei fatti·
- vigilanza sulle cooperative
3. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-11-14, n. 202317024Provvedimento:Leggi di più...- Art. 2545-septiesdecies c.c.·
- Attività contabile·
- Carezza di istruttoria·
- Contraddittorietà atti·
- Difetto di motivazione·
- D.lgs. 220/2002·
- Eccesso di potere·
- Gestione societaria·
- Ispezione straordinaria·
- Mancato perseguimento scopo mutualistico·
- Requisiti mutualistici·
- Scioglimento cooperativa edilizia·
- Travisamento dei fatti·
- Vigilanza enti cooperativi·
- Violazione principi proporzionalità e adeguatezza
5. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-11-14, n. 202317032Provvedimento:Leggi di più...- art. 12 d.lgs. 220/2002·
- art. 2545-septiesdecies c.c.·
- art. 2638 c.c.·
- carenza di istruttoria·
- eccesso di potere·
- finalità mutualistica delle cooperative edilizie·
- ispezione straordinaria·
- nomina di commissario liquidatore·
- proporzionalità della misura sanzionatoria·
- scioglimento per atto di autorità·
- spese processuali·
- trasformazione di cooperative in società lucrative·
- travisamento dei fatti·
- tutela delle agevolazioni fiscali·
- vigilanza sugli enti cooperativi·
- violazione dello scopo mutualistico