Articolo 2870 del Codice civile

Art. 2870.

(Eccezioni opponibili dal terzo datore).

Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore puo' opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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