Articolo 1054 del Codice civile

Art. 1054.

(Interclusione per effetto di alienazione o di divisione).

Se il fondo e' divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennita'.

La stessa norma si applica in caso di divisione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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