Articolo 1764 del Codice civile

Art. 1764.

(Sanzioni).

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.

Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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