Articolo 1460 del Codice civile
Art. 1460.
(Eccezione d'inadempimento).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo' rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non puo' rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto e' contrario alla buona fede.
(Eccezione d'inadempimento).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo' rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non puo' rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto e' contrario alla buona fede.