Articolo 519 del Codice civile
Art. 519.
(Dichiarazione di rinunzia)
La rinunzia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.(111)((112a))
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finche', a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
------------------AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Dichiarazione di rinunzia)
La rinunzia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.(111)((112a))
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finche', a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
------------------AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
3. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-03-07, n. 202401534Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di ordinanza amministrativa·
- art. 2051 cod. civ.·
- art. 519 c.c.·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- legittimazione passiva·
- obbligo di rimozione dei rifiuti·
- principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
- responsabilità per abbandono di rifiuti·
- rimozione rifiuti illeciti·
- rinuncia all'eredità·
- violazione art. 192 del Codice dell'Ambiente
4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-19, n. 202401617Provvedimento:Leggi di più...- carenza di istruttoria e motivazione·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- contingibilità e urgenza·
- eccesso di potere·
- messa in sicurezza degli edifici·
- nullità dell'ordinanza·
- ordinanza contingibile e urgente·
- ordinanza ex art. 700 c.p.c.·
- presunzioni semplici art. 2727 c.c.·
- prova della proprietà catastale·
- pubblica incolumità·
- responsabilità patrimoniale degli eredi·
- sviamento di potere·
- violazione art. 21 octies l. n. 241/1990·
- violazione art. 54 d.lgs. n. 267/2000