Articolo 700 del Codice civile

Art. 700.

(Facolta' di nomina e di sostituzione).

Il testatore puo' nominare uno o piu' esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati piu' esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore puo' autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze11

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