Articolo 2785 del Codice civile
Art. 2785.
(Rinvio a leggi speciali).
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, ne' a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.
(Rinvio a leggi speciali).
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, ne' a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.