Articolo 2785 del Codice civile

Art. 2785.

(Rinvio a leggi speciali).

Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, ne' a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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