Articolo 2301 del Codice civile
Art. 2301.
(Divieto di concorrenza).
Il socio non puo', senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attivita' concorrente con quella della societa', ne' partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra societa' concorrente.
Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attivita' o la partecipazione ad altra societa' preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la societa' ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286.
(Divieto di concorrenza).
Il socio non puo', senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attivita' concorrente con quella della societa', ne' partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra societa' concorrente.
Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attivita' o la partecipazione ad altra societa' preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la societa' ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286.