Articolo 2185 del Codice civile
Art. 2185.
(Rinvio).
Per quanto non e' disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.
(Rinvio).
Per quanto non e' disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.