Articolo 1810 del Codice civile

Art. 1810.

(Comodato senza determinazione di durata).

Se non e' stato convenuto un termine ne' questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario e' tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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