Articolo 1951 del Codice civile

Art. 1951.

(Regresso contro piu' debitori principali).

Se vi sono piu' debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente cio' che ha pagato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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