Articolo 1757 del Codice civile
Art. 1757.
(Provvigione nei contratti condizionali o invalidi).
Se il contratto e' sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto e' sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto e' annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidita'.
(Provvigione nei contratti condizionali o invalidi).
Se il contratto e' sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto e' sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto e' annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidita'.