Articolo 492 del Codice civile

Art. 492.

(Garanzia).

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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