Articolo 597 del Codice civile

Art. 597.

(Incapacita' del notaio, dei testimoni e dell'interprete).

Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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