Articolo 589 del Codice civile
Art. 589.
(Testamento congiuntivo o reciproco).
Non si puo' fare testamento da due o piu' persone nel medesimo atto, ne' a vantaggio di un terzo, ne' con disposizione reciproca.
(Testamento congiuntivo o reciproco).
Non si puo' fare testamento da due o piu' persone nel medesimo atto, ne' a vantaggio di un terzo, ne' con disposizione reciproca.