Articolo 1618 del Codice civile

Art. 1618.

(Inadempimenti dell'affittuario).

Il locatore puo' chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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