Articolo 2617 del Codice civile

Art. 2617.

(Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli).

Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi e' fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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