Articolo 636 del Codice civile

Art. 636.

(Divieto di nozze).

E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non puo' goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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