Articolo 1509 del Codice civile

Art. 1509.

(Riscatto contro gli eredi del compratore).

Qualora il compratore abbia lasciato piu' eredi, il diritto di riscatto si puo' esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta e' tuttora indivisa.

Se l'eredita' e' stata divisa e la cosa venduta e' stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non puo' esercitarsi contro di lui che per la totalita'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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