Articolo 2852 del Codice civile

Art. 2852.

(Grado dell'ipoteca).

L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se e' iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto gia' esistente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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