Articolo 1976 del Codice civile

Art. 1976.

(Risoluzione della transazione per inadempimento).

La risoluzione della transazione per inadempimento non puo' essere richiesta se il rapporto preesistente e' stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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