Articolo 1919 del Codice civile

Art. 1919.

(Assicurazione sulla vita propria o di un terzo).

L'assicurazione puo' essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non e' valida se questi o il suo legale rappresentante non da' il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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