Articolo 267 del Codice civile

Art. 267.

(Trasmissibilita' dell'azione).

Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione puo' essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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